Auto storiche: anno introduzione cinture di sicurezza e specchietto retrovisore
Quando pensiamo alle auto storiche, spesso ci immaginiamo le classiche vetture senza tempo, senza accessori e prive di cinture di sicurezza o specchietti retrovisori.
Le innovazioni che oggi diamo per scontate, come le cinture di sicurezza e gli specchietti retrovisori, hanno avuto una loro introduzione nel corso della storia dell'automobile e furono accolte come grandi innovazioni.
In questo breve articolo riportiamo le informazioni utili per determinare l'anno esatto in cui questi equipaggiamenti di sicurezza divennero obbligatori.
In che anno è diventata obbligatoria la dotazione delle cinture di sicurezza?
L'obbligo della dotazione di cinture di sicurezza è stato introdotto gradualmente in Italia e in Europa tra il 1969 e il 1976.
La prima normativa italiana risale alla Legge 25 novembre 1975, n. 707, con applicazione a partire dal 1976.
Venne stabilito che tutti i nuovi veicoli dovevano montare le cinture di sicurezza per conducente e passeggero anteriore (link alla Gazzetta Ufficiale).
Tuttavia, la normativa che ha imposto l'obbligatorietà di indossare le cinture di sicurezza a bordo delle autovetture è stata introdotta con il Decreto Legislativo 285/1992, noto come "Nuovo Codice della Strada". Il decreto introdusse con l'articolo 172. l'obbligo per tutti i passeggeri dei veicoli di categoria M1 (veicoli a quattro ruote e fino a 8 posti).
Auto storiche: è obbligatorio montare le cinture di sicurezza?
Questo è un quesito ricorrente tra i possessori di auto storiche e che spesso e volentieri trova risposte discordanti. Qualora non fossero presenti, è obbligatorio installarle?
Per rispondere alla domanda prendiamo come riferimento un documento del Ministero degli Interni con oggetto "Attuazione della direttiva 2003/20/CE che modifica la direttiva 91/671/CEE". Si riporta un estratto interessante a riguardo:
Per quanto riguarda le autovetture, le cinture di sicurezza devono essere utilizzate sia dal conducente che dai passeggeri occupanti i posti anteriori o posteriori, a condizione che il veicolo sia dotato fin dall'origine di idonei punti di attacco. A tal proposito si richiama la circolare del Dipartimento dei Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. B053/2000/MOT del 22.6.2000 (all. 2) il cui contenuto, in virtù delle disposizioni dell’art. 72 comma 2 lett a) C.d.S, può essere esteso a tutte le autovetture dotate fin dall’origine di idonei punti di attacco per i sistemi di sicurezza di cui trattasi.
Il documento N. 300/A/1/52739/109/123/3/4 del Ministero degli Interni è consultabile al seguente link del sito della Polizia di Stato.
Anno introduzione specchietto retrovisore
L'obbligo dello specchietto retrovisore esterno in Italia è stato introdotto a partire dal 1 gennaio 1977.
In Italia la normativa introdusse l'obbligo del retrovisore esterno anche per le automobili già circolanti.
La specifica normativa è stata emanata con la Legge 707 del 25 Novembre 1975. Segue un estratto dell'Articolo 16 (fonte ministeriale).
"Dal 1 gennaio 1977, fermo restando ogni altro obbligo previsto dal
testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, gli
autoveicoli e, se muniti di cabine, gli altri veicoli a motore con
piu' di due ruote, per circolare su strada, devono essere dotati di
un dispositivo retrovisore esterno, collocato sul lato sinistro
conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 216 e 217 del
regolamento di esecuzione del predetto testo unico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420.
Dal 1 gennaio 1977, i veicoli di nuova costruzione di tipo già
omologato o comunque già approvato, che rientrano nelle categorie e
nei casi previsti dai decreti del Ministro per i trasporti di
attuazione, a norma della presente legge, delle direttive comunitarie
71/127 CEE e 70/221 CEE, per essere immessi in circolazione, devono
essere muniti di retrovisori e di dispositivi di protezione
posteriore in conformita' alle prescrizioni tecniche contenute nei
decreti medesimi.
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